La manutenzione degli impianti
Normativa vigente
L'energia consumata per il riscaldamento e per l'acqua calda sanitaria nell'edilizia residenziale, rappresenta circa il 15% dei consumi energetici nazionali.
La qualità delle emissioni degli impianti di riscaldamento ha dunque un'importanza fondamentale per la qualità dell'aria all'interno delle nostre città.
Per questi motivi il controllo dell'efficienza e delle emissioni degli impianti di riscaldamento è un aspetto rilevante dell'attività di controllo dell'inquinamento atmosferico e dei consumi energetici: un impianto ben funzionante fa risparmiare energia e fa spendere meno per il riscaldamento.
Al fine di garantire una maggiore sicurezza delle caldaie, mantenere in buona efficienza operativa l'impianto termico e contenere i consumi di energia contribuendo così a ridurre l'inquinamento atmosferico, la legislazione prevede che siano effettuati dei controlli periodici obbligatori che però non sostituiscono le operazioni di manutenzione ordinaria. Il corretto esercizio e la regolare manutenzione degli impianti sono un dovere di tutti i cittadini e un obiettivo importante per migliorare la qualità ambientale.
L'utente è considerato “responsabile di impianto” e, in quanto tale, deve farsi carico degli obblighi previsti dalla legge per l'esercizio e la manutenzione ordinaria dell'impianto.
Deve dunque:
Conservare il libretto di impianto;
Far eseguire periodicamente la manutenzione dell'impianto da parte di un artigiano abilitato, il quale dovrà rilasciare una copia della dichiarazione di avvenuta manutenzione dell'impianto termico (cosiddetto “rapporto di controllo tecnico” o modello “G” o “F”) controfirmata per presa visione dal responsabile dell'impianto.
Per gli impianti ad uso domestico (Potenza <35kW):
Oltre alla periodica manutenzione dell'impianto, è necessario far eseguire anche la prova di combustione, sempre da parte di un artigiano abilitato;
Eseguire l'autodichiarazione di avvenuto controllo di efficienza energetica inviando il rapporto di controllo tecnico rilasciato dal manutentore (cosiddetto modello “G” con allegata l'attestazione del versamento ai fini del rilascio del Bollino Energetico)
I controlli di efficienza energetica devono essere effettuati almeno con le seguenti scadenze temporali:
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Ogni anno per gli impianti a combustibile liquido o solido, indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati a gas di potenza nominale del focolare≥ a 35kW;
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Ogni due anni per gli impianti a gas di potenza nominale del focolare < a 35kW e dotati di generatore di calore installati da più di 8 anni e per gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all'interno di locali abitati;
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Ogni quattro anni per tutti gli altri impianti a gas di potenza nominale del focolare inferiore a 35kW;
L'autodichiarazione, con allegato il bollino energetico, va consegnata con le seguenti scadenze:
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Dopo l'installazione di un nuovo impianto, subito dopo la prima accensione;
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Ogni 4 anni per gli impianti di potenza nominale del focolare < a 35 kW;
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ogni 2 anni per gli impianti di potenza nominale del focolare ≥ a 35 kW;
Tutte le operazioni di manutenzione e di verifica devono essere registrate obbligatoriamente sul Libretto di impianto rilasciato all'atto dell'installazione di una caldaia oppure fornito dall'impresa manutentrice in caso di impianto già esistente.
La tenuta del Libretto è a cura del responsabile dell'impianto termico e deve essere aggiornato per la parte relativa alle operazione di manutenzione e ai risultati delle verifiche del tecnico manutentore.
Il tagliandino del relativo bollino blu verrà rilasciato direttamente al controllo dell'analisi dei fumi alla scadenza prevista.
Controllo impianti termici
Controllo sul rendimento e sul risparmio energetico degli impianti termici e l'uso razionale dell'energia (L. 10/1991)
DOVE è OBBLIGATORIO IL BOLLINO VERDE
Tutti i Comuni aventi una popolazione fino a 40.000 abitanti , tranne i seguenti: Roma – Albano Laziale - Anzio – Ardea – Civitavecchia – Fiumicino – Guidonia Montecelio – Monterotondo - Ladispoli – Nettuno – Pomezia – Tivoli – Velletri.
Per gli impianti ad uso domestico (potenza < 35 kW):
- Oltre alla periodica manutenzione dell’impianto, è necessario far eseguire anche la prova di combustione, sempre da parte di un artigiano abilitato;
- Eseguire l’autodichiarazione di avvenuta manutenzione e controllo di efficienza energetica (prevista dalla D.G.R. n. 13 del 07.01.2005 e dalla D.G.P. 729/36 del 02/11/2011) facendo pervenire alla Provincia di Roma il rapporto di controllo tecnico rilasciato dal manutentore (cosiddetto modello “G” in cui siano riportati anche i dati del controllo di efficienza energetica: analisi dei fumi) con allegata l’attestazione del versamento dell’importo di € 9,00, effettuato entro 30 giorni dalla data del mod. G, a favore della Provincia di Roma, Dipartimento IV, Servizio 4, a mezzo c/c p. n. 52221579 (IBAN IT53K0760103200000052221579) indicando nella causale “Bollino Verde”.
QUANDO VA EFFETTUATO IL BOLLINO VERDE.
La prova di efficienza energetica e il Bollino Verde vanno effettuati con la seguente cadenza:
- Dopo l’installazione di una nuova caldaia, al momento della prima accensione;
- Ogni 4 anni per impianti alimentati a gas dotati di caldaia di potenza inferiore a 35 kW installata da meno di 8 anni;
- Ogni 2 anni per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, per gli impianti dotati di caldaia di potenza inferiore a 35 kW installate da più di 8 anni e per gli impianti dotati di caldaia ad acqua calda “a focolare aperto” installata all’interno di locali abitati;
L’autodichiarazione può essere fatta pervenire alla Provincia dall’utente o tramite il manutentore a mezzo posta, fax (06.6766.3417-3384), mail (impiantitermici@provincia.roma.it), posta certificata (dipIVserv4@pec.provincia.roma.it) o consegnata presso gli Uffici della Provincia di Roma.
I VANTAGGI DI UNA REGOLARE MANUTENZIONE ORDINARIA
Una caldaia pulita, efficiente e controllata periodicamente, brucia meglio e quindi consuma di meno.
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI TERMICI
La regolare manutenzione e controllo dei fumi garantiscono maggiore sicurezza e sonni tranquilli.
RIDUZIONE DELLE EMISSIONI E TUTELA AMBIENTALE
Un impianto ben mantenuto riduce il livello di inquinamento atmosferico e migliora dell’ambiente in cui viviamo.
BOLLINO BLU
Caldaie Bollino Blu: cos’è e come si ottiene
Perche le caldaie siano in ordine e sicure è importante che abbiano ottenuto il famoso Bollino Blu Caldaie. Vediamo insieme in cosa consiste e come lo si può ottenere.
Cos’è il Bollino Blu
Il Bollino Blu Caldaie rappresenta l’esito positivo seguito ad una serie di controlli effettuati sulla caldaia domestica. Si tratta di una certificazione che attesta, appunto, il corretto funzionamento dell’impianto e l’emissione di sostanze inquinanti, mediante i fumi di scarico, rigorosamente entro i limiti fissati dalla legge.
Obbligatorietà per legge
Alla base dell’ormai famoso “Bollino Blu Caldaie” c’è, innanzitutto, il DL 192 del 19 Agosto 2005 secondo cui i controlli sulle caldaie e l’emissione di gas nocivi devono essere compiuti ogni quattro anni per tutte le caldaie esterne che hanno meno di otto anni di vita.
Ma attenzione! Il Ministero dell’Ambiente, successivamente all’entrata in vigore di questa norma, ha altresì specificato come il termine dei quattro anni costituisca il limite massimo entro cui effettuare i controlli per il Bollino Blu. Inoltre, sempre dal Ministero, è giunta la specifica anche dell’importanza di rispettare eventuali altri termini temporali per i controlli che fossero eventualmente elencati nei manuali di manutenzioni delle caldaie redatti dalle singole case produttrici.
Come ottenere il Bollino Blu
Naturalmente il rilascio del “Bollino Blu Caldaie” avviene solo in seguito all’avvenuto controllo dell’impianto e dei suoi fumi di scarico. In caso di singole abitazioni sono gli stessi titolari a dover assumersi la responsabilità di far compiere il controllo, mentre nel caso dei condomini ad occuparsene saranno gli amministratori.
L’esito dell’avvenuto controllo, ossia la certificazione del Bollino Blu deve poi essere comunicato all’ente preposto dalle singole Amministrazioni Locali.