Scarico a parete
Incentivo statale conto energia termico: scaldacqua pompa di calore, collettori solari termici e caldaie condensazione

Il nuovo Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102, con i commi 8 e 9 dell'articolo 14, ha apportato la modifica del comma 9, articolo 5 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, fornendo ulteriori casi in cui è possibile andare in deroga all'obbligo di sbocco dei sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione sopra il tetto dell'edificio e rivedendo le tipologie e le caratteristiche dei generatori che possono scaricare a parete. È quindi possibile derogare all'obbligo di scarico a tetto:
- ristrutturazioni di impianti termici individuali esistenti siti in stabili plurifamiliari, qualora non vi siano sistemi di evacuazione a tetto funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione;
- presenza di norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento;
- presenza di un progettista che attesti ed asseveri l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto. Installando generatori a gas a condensazione aventi emissioni di NOx ≤ 70 mg/kWh (classe NOx = 5)
Relativamente ai requisiti dei generatori ammessi per la deroga il decreto in oggetto elimina qualsiasi riferimento alla quarta classe di NOx (≤ 100 mg/kWh).
Il presente documento rappresenta una informazione tecnica, pertanto le informazioni presenti non esonerano gli operatori dall'osservanza di tutte le prescrizioni previste dalle Norme e dalle leggi vigenti in materia.
Si rimanda alla lettura dei testi ufficiali delle Leggi e delle Norme che regolamentano la materia oggetto del presente