Revisione caldaia con rilascio bollino blu Roma - MasterClima

Revisione caldaia con rilascio bollino blu Roma

Di seguito trovate la normativa vigente perla revisione caldaia obbligatoria e relativa compilazione del libretto

Considerando il notevole consumo per la produzione di acqua calda e riscaldamento residenziale il controllo dell'efficienza e delle emissioni degli impianti di riscaldamento ha assunto un aspetto rilevante nell'attività di controllo dell'inquinamento atmosferico e dei consumi energetici: un impianto ben funzionante garantisce una maggior sicurezza facendo risparmiare energia e spendere meno per il riscaldamento. Tutto ciò contribuisce a ridurre l'inquinamento atmosferico. Per questo la legislazione prevede che siano effettuati dei controlli periodici obbligatori che però non sostituiscono le operazioni di manutenzione ordinaria.

La revisione caldaia a chi spetta? Il corretto esercizio e la regolare manutenzione degli impianti sono un dovere di tutti i cittadini e un obiettivo importante per migliorare la qualità ambientale. L'utente è considerato "responsabile di impianto" e, in quanto tale, deve farsi carico degli obblighi previsti dalla legge per l'esercizio e la manutenzione ordinaria dell'impianto.
Deve dunque conservare il libretto di impianto.
Far eseguire periodicamente la manutenzione dell'impianto da parte di un artigiano abilitato, il quale dovrà rilasciare una copia della dichiarazione di avvenuta manutenzione dell'impianto termico (cosiddetto "rapporto di controllo tecnico" o modello "G" o "F") controfirmata per presa visione dal responsabile dell'impianto.
La revisione caldaia ogni quanto va eseguita?
Per gli impianti ad uso domestico (Potenza <35kW):
Oltre alla periodica manutenzione dell'impianto, è necessario far eseguire anche la prova di combustione, sempre da parte di un artigiano abilitato; Eseguire l'autodichiarazione di avvenuto controllo di efficienza energetica inviando il rapporto di controllo tecnico rilasciato dal manutentore (cosiddetto modello "G" con allegata l'attestazione del versamento ai fini del rilascio del Bollino Energetico)
I controlli di efficienza energetica devono essere effettuati almeno con le seguenti scadenze temporali:
  • Ogni anno per gli impianti a combustibile liquido o solido, indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati a gas di potenza nominale del focolare≥ a 35kW;
  • Ogni due anni per gli impianti a gas di potenza nominale del focolare < a 35kW e dotati di generatore di calore installati da più di 8 anni e per gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all'interno di locali abitati;
  • Ogni quattro anni per tutti gli altri impianti a gas di potenza nominale del focolare inferiore a 35kW;

  • L'autodichiarazione, con allegato il bollino energetico, va consegnata con le seguenti scadenze:
  • Dopo l'installazione di un nuovo impianto, subito dopo la prima accensione;
  • Ogni 4 anni per gli impianti di potenza nominale del focolare < a 35 kW;
  • ogni 2 anni per gli impianti di potenza nominale del focolare ≥ a 35 kW;
  • Importante: Tutte le operazioni di manutenzione caldaia e di verifica devono essere registrate obbligatoriamente sul Libretto di impianto rilasciato all'atto dell'installazione caldaia oppure fornito dall'impresa manutentrice in caso di impianto già esistente. La tenuta del Libretto è a cura del responsabile dell'impianto termico e deve essere aggiornato per la parte relativa alle operazione di manutenzione e ai risultati delle verifiche del tecnico manutentore.
    Il tagliandino del relativo bollino blu verrà rilasciato direttamente al controllo dell'analisi dei fumi alla scadenza prevista.
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